APPALTI AFFIDATI A TITOLO GRATUITO – INGEGNERI: “SENTENZA CRIMINOGENA”

APPALTI AFFIDATI A TITOLO GRATUITO – INGEGNERI: “SENTENZA CRIMINOGENA”

Il Consiglio
Nazionale Ingegneri reagisce con durezza alla sentenza del Consiglio di Stato
che consentirebbe l’affidamento degli incarichi tecnici a titolo
gratuito.

 

“La sentenza
del Consiglio di Stato è abnorme, oserei dire criminogena, perché potrebbe
aprire la strada a comportamenti scorretti della pubblica amministrazione.
Siamo arrivati al punto in cui un organo giudiziario amministrativo del Paese
legittima l’affidamento di appalti a titolo gratuito!”.

Armando
Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, commenta così la
sentenza 4614/2017 del 3 ottobre con la quale il Consiglio di Stato ha
ribaltato il pronunciamento del Tar Calabria e quindi ha dichiarato legittima una
gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano
strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di 1 euro. I
professionisti tecnici della provincia avevano impugnato il bando rivolgendosi
al Tar, che aveva accolto in prima istanza il loro ricorso.

 

Nella
sentenza, fa notare il CNI, oltre a violare i principi del recente Codice
degli Appalti, che rimette al centro del sistema la qualità della prestazione
professionale, vietando di prevederne il pagamento subordinato al finanziamento
dell’opera, si afferma l’incredibile principio secondo il
quale il corrispettivo del professionista risiederebbe addirittura nel
“ritenersi lusingato” dall’eseguire un piano urbanistico per il
Comune di Catanzaro! E’ vero che la corte di Giustizia, al fine
di ampliare i margini della tutela della concorrenza, ha
recepito la nozione di “onerosità” del contratto di
appalto in termini elastici. Tuttavia, nel caso di specie il
“corrispettivo”, ancorché immateriale, è puramente
ipotetico ed idealizzato dal Consiglio di Stato e si presta ad usi impropri ed
a facilitare pratiche corruttive
nell’affidamento degli incarichi, proprio quelle che il codice intendeva
evitare.

 

Anche gli esempi riportati in
sentenza non appaiono affatto calzanti. I professionisti sono operatori
economici non equiparabili  alle società del terzo
settore per le quali, per definizione, non si pone la questione del
conseguimento di un utile che è cosa ben diversa dal corrispettivo.
Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, poi, il
corrispettivo è assolutamente materiale e consiste nel mancato versamento degli
oneri di urbanizzazione. Infine, la sponsorizzazione è contratto atipico e
soprattutto un contratto attivo, diverso dall’appalto (che è un contratto
passivo) bandito nel caso di specie.

Il CNI
considera anche assai discutibile e pericoloso il passaggio in cui la
Sentenza parla di “altri vantaggi economicamente apprezzabili anche se
non direttamente finanziari potenzialmente derivanti dal contratto”
 o
di “un altro genere di utilità” derivanti dalla redazione di un piano di
sviluppo del territorio, in cui gli interessi coinvolti sono
molteplici e tutti rilevantissimi anche a livello economico. Di
questo passo si potrebbe legittimare anche la richiesta di esecuzione gratuita
delle opere alle imprese, anch’esse ovviamente “lusingate” dal lavorare per la
pubblica amministrazione, in cambio di non ben chiari diversi interessi da
quelli economici.

 

“Comunque la
si analizzi – conclude Zambrano – questa è una sentenza grave che crea un
precedente pericolosissimo. A questo punto diventa urgente, a maggior ragione,
la fissazione di un equo compenso per l’attività del professionista. A tutela
della dignità di quest’ultimo ma soprattutto degli interessi dei cittadini e
della collettività. Ci auguriamo che il parlamento e l’Anac intervengano per
evitare il pericolo di una ulteriore degenerazione della pubblica
amministrazione.

Stiamo
verificando tutte le possibilità di opporci a tale incredibile ingiustizia!”

Roma 5 Ottobre 2017.

Si allega sentenza del Consiglio di Stato n° 4614/2017 del 03/10/2017