Obbligo di comunicazione della PEC: sanzioni a chi non si adegua

Obbligo di comunicazione della PEC: sanzioni a chi non si adegua

ll decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), modificato dalla legge di conversione n. 120 dell’11/9/2020, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti». 

La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale, per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale) ai rispettivi Ordini di appartenenza. 

A tal fine, il D.L. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC), oltre a sanzioni amministrative.

 A far data dall’1 ottobre 2020 gli ingegneri iscritti all’albo ( dipendenti, liberi professionisti, lavoratori all’estero, pensionati, ecc), che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine, saranno sottoposti a diffida ad adempiere entro i 30 giorni successivi, trascorsi invano i quali verranno deferiti al Consiglio di disciplina territoriale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

E’ quindi necessario che, coloro che ancora non hanno comunicato all’Ordine il proprio indirizzo di PEC, vi provvedano immediatamente, evitando così di essere sottoposti a successiva diffida da parte dell’Ordine. 

Il domicilio digitale (PEC) deve essere personale e non quello dell’ente o della società per la quale si svolge la professione. 

A tale proposito è consigliabile che ciascun iscritto verifichi all’indirizzo https://www.inipec.gov.it/cerca-pec l’esistenza della propria PEC e la correttezza dell’indirizzo in modo che, nell’eventualità non fosse presente, possa procedere con le comunicazioni del caso ed evitare successive azioni disciplinari.

 Si ricorda che il CNI ha stipulato una convenzione con Aruba PEC SpA, in base alla quale tutti gli iscritti possono ottenere l’assegnazione gratuita di un indirizzo nomecognome@ingpec.eu, come riportato nella circolare CNI 21/10/2009 n. 273, consultabile sul sito del CNI . L’indirizzo deve essere attivato, non è automatico!