Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale

Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale

L’art. 16-novies del d.l. 179/2012 ha introdotto l’obbligo di iscrivere consulenti tecnici d’ufficio e periti presso il tribunale in modo telematico. Il recente decreto ministeriale n. 109/2023 ha ulteriormente regolamentato l’iscrizione e la tenuta degli albi, stabilendo requisiti e procedure. Le nuove disposizioni sono diventate effettive il 4 gennaio 2024, trenta giorni dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche. La tenuta informatica degli albi sarà disciplinata dalle specifiche tecniche adottate dalla Direzione generale della DGSIA del Ministero della Giustizia.

Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”; esso permetterà di presentare le domande di iscrizione, consultare l’elenco nazionale e effettuare interrogazioni relative ai consulenti tecnici. L’accesso è disponibile dal 4 gennaio 2024, e i sistemi civili sono stati adeguati per interagire con il portale. Secondo il Ministero, “il nuovo Portale Telematico rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e la digitalizzazione dei registri professionali nel settore giudiziario”.

Ecco le principali scadenze temporali:
 – l’accesso al portale è disponibile dal 4 gennaio 2024;
 – i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda entro il termine perentorio del 4 marzo 2024;
 – i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024 che ripresentano la domanda non dovranno effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa;
 – le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Si allega Circolare del CNI